DIRETTIVA
2003/9999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2003
relativa alla disciplina di taluni aspetti giuridici delle
comunicazioni elettroniche in linea (on-line) tramite c.d. web log (blog)
(direttiva relativa ai blog)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare
l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione considerando quanto segue:
(1) È importante assicurare che i blog possano beneficiare pienamente
del mercato interno, senza che essi siano limitati nella loro diffusione
e accessibilità dai numerosi ostacoli giuridici.
(2) È opportuno, tenendo conto degli obiettivi del Trattato, sopprimere
tali ostacoli e uniformare le legislazioni nazionali. Nei giorni
centrali della settimana, si registra un rilevante incremento degli
accessi alla rete Internet da parte degli utenti finali ed in specie
degli utenti di servizi di web logging, tale da rallentare la fruizione
delle informazioni da parte degli utenti stessi.
(3) La grande maggioranza dei prestatori di servizi di web logging
(“prestatori stabiliti” ai sensi e per l’effetto della presente
direttiva) appartiene alla fascia di età giovanile e pertanto la
prestazione di tali servizi è caratterizzata da una certa apparenza
confusa nonché da una preferenza per l’uso di modelli o template di
colore azzurro.
(4) I destinatari del servizio di web logging ovvero gli utenti finali
spesso lasciano nella parte del blog dedicata ai c.d. “commenti”,
osservazioni con connotati di banalità nonché repliche caratterizzate
da livore e astiosità.
(5) I prestatori dei servizi di web logging sono soliti usufruire anche
delle risorse messe a disposizione del pubblico da gestori di siti
Internet dedicati a cantautori poco noti, persino in ambito locale,
inviando segnalazioni di errori od omissioni.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del
mercato interno, garantendo la libera circolazione dei servizi della
società dell’informazione ed in particolare i c.d. web log o blog.
2.La presente direttiva ravvicina le norme nazionali sui servizi di web
logging operati da prestatori in giovane età, dotati di template
azzurro e di sezione del blog dedicata ai c.d. commenti.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario, facendo salvo
il livello di tutela della libera espressione dei commenti e dei
suggerimenti su blog e siti altrui.
Art. 2
Menu principale
1. Al c.d. menu principale, così come definito nella direttiva
2000/7777/CE è aggiunto un bottone.
2. Il bottone di cui al comma precedente è aggiunto in prossimità
dell’icona dell’uscita, così come definita nel regolamento del
Consiglio n. 2001/1234/CE, al fine di consentire la libera circolazione
degli utenti di blog in ambito comunitario.
Art. 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee
Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2003.
Per il Parlamento Europeo
Il presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il presidente
S. Berlusconi
[by emmeline
http://ildonodellasintesi.splinder.it
NdA: l'esercizio è molto liberamente ispirato alla direttiva sul
commercio elettronico. Questa versione può apparire un po' lunga
rispetto al titolo del blog che ho aperto.... ma non è colpa mia, è lo
stile del legislatore comunitario che è così, anzi... questa versione
è piuttosto breve...]