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Guida al Primo
Soccorso |
| Un incidente |
Omissione di soccorsoDi fronte a un malore o a un incidente, è obbligo del cittadino intervenire, altrimenti compie un reato di omissione di soccorso, punibile penalmente con la reclusione, pena aggravata se dal mancato soccorso deriva un peggioramento della situazione o il decesso dell'infortunato. In base all'articolo 593 del codice penale il cittadino non è obbligato a intervenire direttamente, soprattutto se non è esperto, ma deve avvertire le autorità predisposte: il numero per le emergenze sanitarie è il 118, e in alternativa si possono sempre chiamare il numero di pronto intervento 113, i carabinieri, i vigili del fuoco, il servizio ambulanze, il medico, e così via. Lesioni colpose Se il soccorso viene prestato direttamente, il soccorritore lo fa a suo rischio e pericolo. In altre parole deve cercare di proteggere la sua incolumità e deve anche assumersi la responsabilità del suo intervento. Se per disgrazia il soccorso prestato determinasse un peggioramento della situazione o un decesso, il soccorritore incorrerebbe nei reati di lesioni personali colpose (art. 590 del codice penale) o peggio ancora di omicidio colposo (art. 589). Il termine "colposo" indica una non volontarietà della conseguenza negativa, di cui tuttavia è responsabile per negligenza o imperizia. Per questo è bene non intervenire direttamente, in mancanza di una certa esperienza e preparazione. Abuso della professione medica Analogamente, bisogna ricordarsi che solo un medico può somministrare dei farmaci o praticare un'iniezione endovenosa, e solo un infermiere può praticare un'iniezione intramuscolare. Chi decide di compiere queste operazioni senza i giusti titoli, compie un abuso della professione medica. Inoltre, se dal suo gesto derivano delle conseguenze negative - per esempio un peggioramento della situazione, la somministrazione di un farmaco sbagliato, un'infezione, uno shock anafilattico o una reazione allergica - è responsabile delle sue azioni. Lo stato di necessità L'articolo 54 del codice penale, tuttavia, mitiga i rischi sopracitati, stabilendo che non è punibile chi provoca un peggioramento o un decesso dell'infortunato, se opera in STATO DI NECESSITA'. In altre parole, se l'infortunato è in grave pericolo e non è possibile agire altrimenti, anche un soccorso maldestro o un tentativo di soccorso è preferibile al lasciare l'infortunato a se stesso. Naturalmente il criterio di stato necessità è assolutamente soggettivo e viene valutato caso per caso. Inoltre, l'intervento deve essere PROPORZIONALE al pericolo. Se in caso di soffocamento, per esempio, il soccorritore lede le vie aeree dell'infortunato nel tentativo di farlo respirare, difficilmente sarà punibile. |
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